FAQ – Domande Frequenti

Il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente valutare i fattori di rischio per quanto riguarda le attrezzature e i luoghi di lavoro e designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP). Insieme a quest’ultimo deve occuparsi della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. E’ suo compito attuare le misure di prevenzione, di tutela della salute e programmare eventuali miglioramenti dei luoghi di lavoro. E’ tenuto a designare e formare gli addetti al Servizio di Protezione e Prevenzione e garantire un’adeguata formazione ai lavoratori in materia di antincendio, primo soccorso e gestione dell’emergenza

Le principali funzioni del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione si possono così sintetizzare: – individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute dei Lavoratori; – elaborazione delle misure preventive e protettive, di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure; – elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; – elaborazione dei programmi di informazione, formazione dei Lavoratori. Le attività dell’RSPP dovranno integrarsi con quelle del datore di lavoro e dell’RLS, oltre che del medico competente, qualora previsto, al fine di ridurre o eliminare i rischi di infortuni o di danni per la salute e migliorare le condizioni di lavoro nell’azienda.

La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire all’inizio del rapporto di lavoro (o entro 60 giorni), in occasione del trasferimento o del cambiamento di mansione, quando si introducono nuove attrezzature e tecnologie o sostanze e preparati pericolosi.
Il Datore di Lavoro è la prima figura incaricata a garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa. Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i Lavoratori che vengono assunti per il compimento di tale attività. Al Datore di Lavoro sono equiparati i Dirigenti ed i Preposti che organizzano tutte le attività svolte dai Lavoratori, per i quali il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, devono anche informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme fondamentali di prevenzione e devono addestrare i Lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione. Se un ispettore del lavoro durante un’ispezione accerta delle violazioni, darà delle prescrizioni affinché l’irregolarità venga eliminata, indicando tempi e modi di correzione nel verbale di ispezione. Comunicherà comunque la violazione alla Procura della Repubblica. La mancata regolarizzazione o il mancato pagamento danno avvio ad un procedimento penale
Il Medico Competente deve possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei Lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; deve possedere inoltre autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Deve inoltre partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. A certificare quanto sopra elencato non può mancare l’iscrizione all’albo dei medici competenti così come regolamentato dal Ministero della Salute
Sono esclusi dalla disciplina del Testo Unico della Sicurezza gli addetti ai servizi domestici e familiari. Tuttavia, visto l’importanza dell’osservanza da parte dei Datori di Lavoro di questa Legge, suggeriamo di prestare la massima attenzione e farsi “consigliare” per una corretta valutazione da un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Si, O.P.N.I. In quanto Organismo Paritetico è da ritenersi, ex “art. 2 comma 1 lett. ee”, quale sede privilegiata per la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
Si, O.P.N.I. ha sottoscritto apposita convenzione con INAIL il 29/07/2019 recante il protocollo d’intesa per l’attuazione delle attività in materia di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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